ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO NO FURTHER A MYSTERY

Associazione di stampo mafioso No Further a Mystery

Associazione di stampo mafioso No Further a Mystery

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I numerosi elementi problematici in precedenza evidenziati e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di D. verso "cosa nostra", nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di B., richiedevano una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo del contrario - unitarie e complessive, tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, la registrazione di una condotta, da parte di D., che si risolveva, oggettivamente, in un arricchimento di "cosa nostra", ma che, negli anni eighty appariva divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti del sodalizio e, inoltre, in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria.

I rilievi difensivi si pongono in contrasto con questi principi, in quanto propongono un procedimento valutativo incentrato esclusivamente sull'analisi dei singoli indizi e non anche sul loro successivo apprezzamento complessivo, volto a cogliere gli aspetti di collegamento tra gli stessi e la loro confluenza in un contesto dimostrativo unitario.

for each altro verso essi appaiono tesi a prospettare una lettura alternativa dell'attentato del 1986 in via (OMISSIS), di quelli successivi e delle relative conseguenze, non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione logica e compiuta di tutto il compendio probatorio relativo a tali accadimenti.

Pertanto l'attentato alla villa di through (OMISSIS) non evidenziava alcun mutamento dei rapporti tra le parti interessate e era in alcun modo ricollegabile ai rapporti di mediazione svolti continuativamente da D..

In proposito la Corte d'appello di Palermo ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dimostrato, con i ragionamenti probatori in precedenza illustrati, che, anche nel periodo compreso tra il 1983 e il 1992, l'imputato, assicurando un costante canale di collegamento tra i partecipi del patto di protezione stipulato nel 1974, protrattosi da allora senza interruzioni, e garantendo la continuità dei pagamenti di B.

four.two. Così delineato l'ambito dei poteri spettanti alla Corte d'appello di Palermo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento for every vizio della motivazione della precedente decisione di secondo grado, il Collegio ritiene non fondata la censura difensiva circa l'omesso rispetto dell'ambito del devolutum e l'estraneità al thema decidendum dei riferimenti fattuali da cui la sentenza impugnata ha preso le mosse per sviluppare il proprio ragionamento: a) l'incontro ad Arcore del 1974; b) l'assunzione di M. advert Arcore; c) i pagamenti pervenuti a "cosa nostra", in conseguenza di detto incontro, fino al 1977.

La sentenza rescidente ha, inoltre, stabilito che la permanenza del reato si protrae for every tutto il tempo in cui il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato e di cui si è fatto garante nei confronti dei because of partecipanti all'accordo.

Dall'intero sviluppo argomentativo della sentenza impugnata si evince che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio sono stati giustificati con la qualità e la natura del reato commesso, espressivo di particolare pericolosità sociale, con le modalità della condotta, protrattasi per un lasso di tempo assai lungo e idonea a ledere in maniera significativa il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine pubblico), con la complessità e intensità del dolo tipico del concorrente esterno in associazione mafiosa, espresso dai concreti comportamenti illeciti realizzati.

Il tema della criminalità organizzata è infatti oggetto di indagine da parte delle istituzioni europee che sono sempre più protese verso la creazione di un “diritto della criminalità organizzata”. Si pensi a tal proposito alla risoluzione del 25.ten.2011 con cui il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione “che venga esaminata con maggior rigore la questione della criminalizzazione di qualsiasi forma di sostegno alle organizzazioni criminali”.

chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso è punito con la reclusione da dieci a quindici anni;

se sia logicamente compatibile e giuridicamente ammissibile il c.d. concorso esterno nel reato di associazione for each delinquere di cui all’art.

La sentenza impugnata metteva in luce l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, soggetti tutti inseriti a vario titolo nel sodalizio di stampo mafioso, la loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente circa la perdurante attualità, pur dopo la morte di Bo.

Il riferimento alla parte della sentenza coperta da giudicato interno period, inoltre, funzionale a stabilire se si fosse o meno in presenza di un unico reato permanente e se ricorrevano, o meno, i presupposti per il riconoscimento della continuazione con conseguenti riflessi sul trattamento sanzionatorio.

); quanto, infine, all’episodio Entromont, la difesa aveva dedotto in appello che dalle telefonate del 14.4.1999 e del thirty.four.1999, intercorse tra V.R. , Du.Cl. e Du.De. , si deduceva che l’imputato D. aveva rilevato dalle analisi l’adulterazione certa del burro e che aveva comunicato tale risultato al V. , il quale si era rivolto advertisement altro laboratorio; da tale momento, deduceva ancora l’appellante, l’imputato non ha più svolto alcuna attività in favore del V. e del C. ; tali intercettazioni costituiscono i fondamenti probatori della condanna e la difesa richiedeva per questo una loro valutazione attenta ed approfondita; nelle telefonate il V. a più riprese evidenzia che l’imputato ha valutato le analisi e giudicato adulterato il burro e questo senza possibilità di appello (si dà atto che la difesa riporta stralci delle intercettazioni dedotte); dalle medesime telefonate si evince che dopo le analisi detrimental il prevenuto non si è più occupato della vicenda; la corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi, ha ribadito la motivazione del giudice di primo grado volte a valorizzare le telefonate della prima fase della trattativa, quando cioè l’imputato non aveva ancora avuto gli esiti delle analisi e, con esse, la considerazione che anche la telefonata advertisement un fornitore per guadagnare tempo, telefonata non provata ma solo ipotizzata, integra contributo concreto all’associazione; di qui il denunciato travisamento e la omissione motivazionale censurata, là dove si sono valorizzate le intercettazioni precedenti alle analisi e non il comportamento del prevenuto successivo alle stesse; vi è poi una totale omissione motivazionale in ordine alle spontanee dichiarazioni rese da L.L. , importante mediatore internazionale agroalimentare secondo la valutazione dei giudici di merito, all’udienza del 23.9.2008 davanti al tribunale di S. Maria C. Vetere, spontanee dichiarazioni affidate advert un memoriale, nel quale si afferma che i francesi di Flechard avevano fatto analizzare la fornitura V. al prof. D. il quale aveva concluso per l’adulterazione del prodotto, che i rapporti tra loro ed il V. si erano ormai deteriorati in seguito ai risultati delle analisi del suo prodotto, analisi eseguite sulla base di un capitolato affidato advertisement un professore di get more info Portici; trattasi di acquisizioni processuali favorevoli all’imputato, sulle quali nulla hanno detto i giudici di primo e secondo grado; dette dichiarazioni, rese da un coimputato, sono utilizzabili in favore del D. perché confortate da riscontri esterni come da insegnamento di legittimità sulla portata delle norme di cui agli artt. 494, 192 e 526 co. one.bis c.p.p..

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